Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Procedimenti

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Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Con l'approvazione del Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, sono entrate in vigore procedure semplificate per separazioni e divorzi.

I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio possono:
1) avvalersi della procedura di negoziazione assistita che consiste in un accordo da concludere con l'assistenza di almeno un legale per parte;

o se sussistono determinate condizioni
2) sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile escludono la necessità di rivolgersi al Tribunale in quanto sono equiparati ai provvedimenti emessi dal Giudice per la definizione dei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

N.B. - Dal 26 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6.5.2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale
- 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
Chi può richiederlo: Entrambi i coniugi che consensualmente intendono separarsi o divorziare
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : L'art. 12 della Legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni separazione o divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile:

tale modalità semplificata è disponibile solo quando NON vi siano:
- figli minori;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
(N.B. - vengono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti e non di uno solo di essi);

- accordi di trasferimento patrimoniale.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica di precedenti condizioni stabilite dal Tribunale di chi si trovi anche in una sola di queste condizioni, che dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale o ad un legale.

In mancanza di accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

Competente a ricevere l'accordo è a seconda dei casi il Comune di:
- celebrazione del matrimonio;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite:

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente davanti all'ufficiale dello Stato Civile anche di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione dell'assegno periodico
- revoca dell'assegno periodico
- revisione quantitativa dell'assegno periodico.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo davanti all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una-tantum).
Spese a carico dell'utente: € 16,00 per diritto fisso, da versare in Tesoreria Comunale
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Versamento presso la Tesoreria Comunale - BANCA POPOLARE DI MILANO - Via Marconi 1 - 21011 CASORATE SEMPIONE

IBAN IT 78 C 05584 50100 000000000400

Causale: diritto per separazione o divorzio.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata il giorno fissato per il primo accordo.

Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Documenti da presentare: Le fasi dell'accordo prevedono: 1) trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (moduli allegati a fondo pagina); 2) una volta verificate le dichiarazioni e acquisiti i documenti necessari, l'Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento con gli interessati per sottoscrivere l'accordo; 3) l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un successivo appuntamento da fissarsi oltre i 30 giorni dalla firma del primo accordo; 4) nel giorno prestabilito entrambi i coniugi dovranno ripresentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; 5) la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione; 6) la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo. N.B. - Non è ammessa alcuna forma di rappresentanza; 7) L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa di separazione o divorzio, oppure a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di separazione o divorzio oggetto di modifica. A tali fini, l'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la suddetta comunicazione.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" Decreto legge n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Legge 6.5.2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi."
Strumenti di tutela in favore dell'interessato Ricorso al Tribunale Civile
Documenti allegati
ultima modifica: F F  04/09/2023
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