Dichiarazione di costituzione di Convivenza di fatto

Procedimenti

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Dichiarazione di costituzione di Convivenza di fatto
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: La legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia possano costituire una convivenza di fatto.
Chi può richiederlo: I conviventi, che possono anche essere dello stesso sesso, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione tra di loro, né da matrimonio o da unione civile tra di loro o con altre persone.
A chi è destinato: La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione presentata all’ufficio anagrafe. Analoga procedura si seguirà per l’eventuale cessazione della convivenza. Questa dichiarazione potrà anche essere presentata da un solo convivente, nel qual caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 all’altro convivente.
I conviventi di fatto, successivamente alla presentazione all’anagrafe della dichiarazione di convivenza, potranno concludere innanzi ad un notaio o un avvocato un contratto di convivenza con il quale eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune, l’indicazione della residenza, e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.

I conviventi di fatto, che hanno presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti questa loro condizione (che potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi).
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento successivo.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : - Attraverso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, Via Edmondo de Amicis 7, negli orari di apertura al pubblico.

- Per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Casorate Sempione Ufficio Anagrafe - Via Edmondo de Amicis 7 - 21011 Casorate Sempione

- Per fax al numero 0331295093

- Attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) casoratesempione@legalmail.it

- Per mail semplice demografici@comune.casoratesempione.va.it

L'inoltro per via telematica sarà consentito ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta Nazionale dei Servizi o con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Tempi: Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20 maggio 2016, n. 76 (artt. 1 - 35)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale Civile
ultima modifica: F F  21/11/2017
Risultato
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