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INDICE DEI PROCEDIMENTI SELEZIONATI:
  1. Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
  2. Pubblicazioni di matrimonio
  3. Denuncia di nascita
  4. Denuncia di morte
  5. DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) - Testamento biologico
  6. Costituzione di Unione Civile
  7. Cittadinanza italiana - Richiesta
Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Con l'approvazione del Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, sono entrate in vigore procedure semplificate per separazioni e divorzi.

I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio possono:
1) avvalersi della procedura di negoziazione assistita che consiste in un accordo da concludere con l'assistenza di almeno un legale per parte;

o se sussistono determinate condizioni
2) sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile escludono la necessità di rivolgersi al Tribunale in quanto sono equiparati ai provvedimenti emessi dal Giudice per la definizione dei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

N.B. - Dal 26 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6.5.2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale
- 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
Chi può richiederlo: Entrambi i coniugi che consensualmente intendono separarsi o divorziare
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : L'art. 12 della Legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni separazione o divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile:

tale modalità semplificata è disponibile solo quando NON vi siano:
- figli minori;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
(N.B. - vengono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti e non di uno solo di essi);

- accordi di trasferimento patrimoniale.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica di precedenti condizioni stabilite dal Tribunale di chi si trovi anche in una sola di queste condizioni, che dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale o ad un legale.

In mancanza di accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

Competente a ricevere l'accordo è a seconda dei casi il Comune di:
- celebrazione del matrimonio;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite:

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente davanti all'ufficiale dello Stato Civile anche di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione dell'assegno periodico
- revoca dell'assegno periodico
- revisione quantitativa dell'assegno periodico.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo davanti all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una-tantum).
Spese a carico dell'utente: € 16,00 per diritto fisso, da versare in Tesoreria Comunale
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Versamento presso la Tesoreria Comunale - BANCA POPOLARE DI MILANO - Via Marconi 1 - 21011 CASORATE SEMPIONE

IBAN IT 78 C 05584 50100 000000000400

Causale: diritto per separazione o divorzio.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata il giorno fissato per il primo accordo.

Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Documenti da presentare: Le fasi dell'accordo prevedono:

1) trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (moduli allegati a fondo pagina);

2) una volta verificate le dichiarazioni e acquisiti i documenti necessari, l'Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento con gli interessati per sottoscrivere l'accordo;
3) l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un successivo appuntamento da fissarsi oltre i 30 giorni dalla firma del primo accordo;

4) nel giorno prestabilito entrambi i coniugi dovranno ripresentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

5) la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

6) la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo. N.B. - Non è ammessa alcuna forma di rappresentanza;

7) L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa di separazione o divorzio, oppure a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di separazione o divorzio oggetto di modifica. A tali fini, l'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la suddetta comunicazione.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" Decreto legge n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Legge 6.5.2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi."
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile
Documenti allegati
Pubblicazioni di matrimonio
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Le pubblicazioni di matrimonio consistono nella dichiarazione dei futuri sposi di voler contrarre matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di matrimonio civile, oppure davanti al Parroco o a un ministro di culto, nel caso di matrimonio religioso.
Come si richiede : I cittadini interessati devono rivolgersi al Comune in cui uno dei due sposi ha la residenza. Nel caso di cittadini stranieri, la documentazione non viene acquisita d’ufficio, ad eccezione del certificato di residenza, qualora uno degli sposi risieda in un comune del territorio italiano.
Occorre presentare nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del paese di origine, con indicate le generalità dei genitori che deve essere, a seconda dello Stato, legalizzato dalla Prefettura.
Tempi: Le pubblicazioni sono affisse per otto giorni consecutivi e dal quarto giorno successivo viene rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni hanno validità sei mesi ed il matrimonio deve essere celebrato entro tale termine.
Spese a carico dell'utente: Bollo virtuale di Euro 16,00 da versare direttamente all'ufficio.
Dove rivolgersi: La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata all’Ufficio Stato Civile con un certo anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, al fine di acquisire la documentazione necessaria.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Codice Civile: artt. da 93 a 101
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile
Documenti allegati
Denuncia di nascita
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: E’ la notifica dell’avvenuta nascita di un bambino nel Comune o in altro Comune.
Chi può richiederlo: La denuncia deve essere fatta da uno dei genitori oppure da entrambi i genitori se non sono coniugati.
A chi è destinato: .
Come si richiede : La denuncia di nascita può essere presentata presso:
- il luogo in cui è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura
- l’Ufficio stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita
- il Comune di residenza della madre.
E’ necessario presentarsi con:
- dichiarazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto o dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale
- documento d'identità del dichiarante.
Per quanto riguarda la scelta del nome da dare al bambino, si possono dare fino a tre nomi: tutti i nomi imposti, dovranno poi risultare sui certificati di stato civile e di anagrafe.
Tempi: Se la denuncia di nascita viene presentata nel Comune, la formazione dell'atto di nascita avviene in tempo reale; altrimenti entro 5 giorni lavorativi
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino.
Dove rivolgersi: La denuncia deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico, consultabili al link sotto riportato: - entro 3 giorni presso il centro di nascita - entro 10 giorni presso il Comune o negli altri casi.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 396/2000.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 i genitori possono richiedere, di comune accordo, di attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile.
Documenti allegati
Denuncia di morte
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Consiste nella notifica dell’avvenuto decesso, verificatosi in Casorate Sempione, di un cittadino anche non residente nel Comune.
Chi può richiederlo: Istanza/denuncia di parte o richiesta da altri pubblici uffici competenti, o autorità giudiziaria (avviso di morte)
Come si richiede : In caso di decesso avvenuto nell'abitazione, i parenti o un loro delegato sono tenuti a presentare denuncia tramite l'avviso di morte sottoscritto dal medico curante, entro 24 ore, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento. In caso di decesso in ospedale, la denuncia verrà fatta direttamente dal Direttore dell'Azienda Ospedaliera.
Tempi: La denuncia va presentata entro 24 ore dal decesso da un parente o suo delegato.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 3 novembre 2000, n. 396
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile.
DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) - Testamento biologico
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Il Comune ha istituito il Registro che raccoglie le "Dichiarazioni anticipate di volontà", dette anche "Testamento biologico". Si tratta di documenti scritti contenenti le manifestazioni di volontà di coloro che intendono indicare in anticipo i trattamenti medici ai quali essere o non essere sottoposti nel caso in cui si trovassero in condizione d'incapacità.
La dichiarazione contiene le volontà espresse in forma libera in materia di trattamenti sanitari, allo scopo di far valere tale diritto anche nel caso in cui ci si trovi nello stato di incapacità di esprimere il proprio consenso o dissenso informato rispetto alle specifiche cure. Nel documento è possibile descrivere le volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, la donazione del proprio corpo alla scienza, il rito funerario e le funzioni religiose, la cremazione e l'eventuale dispersione delle ceneri o la tumulazione del proprio corpo.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Per depositare la dichiarazione di volontà i residenti nel Comune di Casorate Sempione devono fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile presso la Sede Municipale Via E. De Amicis 7, chiamando il numero 0331-295052 int. 1. Al momento del deposito della dichiarazione IN BUSTA CHIUSA, dovranno presentarsi insieme al dichiarante anche i fiduciari dallo stesso individuati (persone di fiducia che si occuperanno di divulgare e far rispettare le volontà sottoscritte.)
La dichiarazione può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal dichiarante, con la stessa procedura prevista per la presentazione.
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Costituzione di Unione Civile
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. La richiesta può essere presentata in qualsiasi ufficio di Stato Civile.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Il procedimento si compone di tre fasi.

Fase 1
Dovrà essere compilato il modulo pubblicato in fondo alla pagina che andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, presso l'Ufficio di Stato Civile, oppure inviato
• tramite fax ak numero 0331/295093
• via e-mail all'indirizzo demografici@comune. casoratesempione.va.it
• con PEC all'indirizzo casoratesempione@legalmail.it.

Le parti presentano all'Ufficiale dello Stato Civile la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l'inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all'unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

Fase 2
Nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all'Ufficiale di Stato Civile un verbale di richiesta di costituzione.
L'unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli accertamenti esperiti.

Fase 3
La dichiarazione costitutiva dell'unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
Nel caso una delle parti sia impossibilitata, per motivi gravi e comprovabili, a presentarsi in Comune, sarà l'Ufficiale di Stato Civile, unitamente al Segretario Comunale e a due testimoni, a trasferirsi nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all'interno del territorio comunale.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall'Ufficio di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell'unione e non vi sono cause impeditive.
Tempi: I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione dell'unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.

Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici negli orari di apertura al pubblico, consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20/05/2016 n. 76 (artt. 1 - 35)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile
Cittadinanza italiana - Richiesta
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti:
1.CONCESSIONE PER MATRIMONIO
2.CONCESSIONE PER RESIDENZA

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 2009, e successivi regolamenti.
Come si richiede : Per la richiesta:
L’istanza di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) competente per territorio in relazione alla residenza dell’interessato.
Se residente all'estero la domanda va presentata alla competente Autorità diplomatico-consolare.

Per la documentazione necessaria alla domanda, modulistica e ogni altra informazione consultare il sito della Prefettura alla pagina dedicata:
prefettura di varese cittadinanza: http://www.prefettura.it/varese/contenuti/Cittadinanza-11896.htm

Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'avvio del procedimento e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link:

http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-consulta-pratica

Per la notifica del decreto:
In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Prefetto emana il decreto di concessione che sarà trasmesso al comune di residenza per la notifica all'interessato, il quale successivamente dovrà prestare entro sei mesi il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana prescritto dalla legge.

Per tutte le informazioni consultare il sito della Prefettura di Varese al link riportato a fondo pagina nella casella "Link utili".
Spese a carico dell'utente: La legge 94/2009 ha disposto il pagamento di un contributo di € 200,00 da versare su c/c n. 809020 intestato a "Ministero dell'interno DLCI-cittadinanza"
I bollettini sono reperibili anche presso gli uffici postali.
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