La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione presentata all’ufficio anagrafe. Analoga procedura si seguirà per l’eventuale cessazione della convivenza. Questa dichiarazione potrà anche essere presentata da un solo convivente, nel qual caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 all’altro convivente.
I conviventi di fatto, successivamente alla presentazione all’anagrafe della dichiarazione di convivenza, potranno concludere innanzi ad un notaio o un avvocato un contratto di convivenza con il quale eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune, l’indicazione della residenza, e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.
I conviventi di fatto, che hanno presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti questa loro condizione (che potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi).
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento successivo.